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Frodi Alimentari: cosa sono, come leggere le etichette e cosa dice la Legge

Frodi Alimentari: cosa sono, come leggere le etichette e cosa dice la Legge

Frodi Alimentari: cosa sono, come leggere le etichette e cosa dice la Legge

La frode alimentare è uno dei reati più meschini del genere umano, perché va a colpire una fascia della popolazione che non ha i mezzi per difendersi: il consumatore.

Breve storia delle frodi alimentari
Ci sono testimonianze storiche che parlano delle frodi alimentari: Plinio il Vecchio (23-79 d.c.) descrisse nelle sue opere la sofisticazione delle farine con grani meno pregiati, nonché delle spezie. Nel Medioevo la frode più comune era quella di utilizzare per la produzione del pane farine mescolate con granaglie ammuffite.
La prima inchiesta giornalistica che portò alla cronaca il fenomeno diffuso delle frodi alimentari in Italia negli anni 60'-70' fu quella del settimanale L'Espresso (G. Corbi - L. Zanetti, quotidiano "Espresso", 1957, articolo "L'asino in bottiglia").
Nell'articolo si parlava delle indagini delle prime associazioni di consumatori che denunciavano l'olio di oliva prodotto con gli scarti ossei dei macelli al quale venivano aggiunti sottoprodotti degli idrocarburi.
Riconoscere le FRODI ALIMENTARI

Vengono divise in 5 tipologie:
1. Adulterazione: Operazione fraudolenta che consiste nell'aggiungere all'alimento sostanze estranee, simulandone la genuinità con lo scopo di migliorarne l'aspetto o coprirne i difetti
2. Sofisticazione: la modificazioni nella composizione del prodotto alimentare attuata mediante aggiunta o sottrazione di alcuni componenti allo scopo di avere guadagni (illeciti) commercializzando un prodotto modificato sostanzialmente ma non apparentemente.
3. Alterazione: spesso dovuta ad inadeguata conservazione che genera una modifica del prodotto alimentare tale da intaccare le caratteristiche nutrizionali e/o organolettiche dello stesso.
4. Falsificazione: sostituzione di un alimento con un altro
5. Contraffazione: mettere in commercio prodotti con nomi e marchi atti ad indurre in inganno il consumatore.

Leggiamo l'etichetta
Anche le piante officinali possono correre il rischio di subire tutta questa serie di falsificazioni, che diventano vere e proprie frodi alimentari.
Le piante officinali possono essere impiegate tali e quali (per infusi e tisane) oppure essere usate per l'allestimento di integratori alimentari a base di piante e derivati (sotto forma di capsule, compresse, gocce, filtri).
Date il crescente utilizzo di piante a scopo salutistico degli ultimi 10 anni, il Ministero della Salute ha emanato una serie di norme per garantire la qualità e la sicurezza degli integratori alimentari.
Queste sono le principali normative di riferimento:
CIRCOLARE 18 luglio 2002, n.3
Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai
prodotti a base di piante e derivati, aventi finalita' salutistiche.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°188 del 12 Agosto 2002.

Cosa riporta l'ETICHETTA INTEGRATORE ALIMENTARE contenente sostanze e preparati vegetali
Secondo le norme sopracitate nell'etichetta dell'integratore deve essere indicato:
1. Nome botanico. (Nomenclatura binomia, più il nomenclatore, è l'unico mezzo per poter identificare in modo univoco un essere vivente vegetale, in alcuni casi è importante specificare la varietà.)
2. Parte della pianta utilizzata.
3. Tipo di preparazione utilizzata.
4. Finalita' fisiologiche e salutistiche.
5. Controindicazioni, avvertenze, interazioni.
6. Eventuali note particolari.
Quali sono le piante officinali utilizzabili in Italia?
Ad oggi, le piante che possono essere usate in Italia sono indicate dallo Stato italiano in un'apposita lista: "Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali "con il Decreto 27 marzo 2014, il quale nell'allegato 1 mantiene la lista italiana (con le indicazioni di riferimento per gli effetti fisiologici definite dalle linee guida ministeriali, che non costituiscono parte integrante del DM 9 luglio 2012) e nell'allegato 1 bis comprende un progetto di collaborazione tra Belgio, Francia e Italia denominato BELFIRT.

Importazione in Italia di sostanze alimentari
Art 72 del dpr 327/1980
"Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili di: natura, tipo, quantità, omogeneità, origine e rispondenza ai requisiti igienico-sanitari dei prodotti presentati all'importazione".
Al passaggio in dogana c'è l'assunzione di responsabilità di chi introduce la merce sul territorio.
Da questa citazione della normativa si evince come i controlli da parte dell'importatore di piante officinali sul territorio nazionale sia un momento fondamentale di valutazione del prodotto e di controllo vero e proprio fatto con numerosi test di laboratorio.

La valutazione finale
I professionisti che dispensano le piante officinali (farmacista, erborista) sono responsabili dell'identità e della qualità delle piante officinali che forniscono.
Proprio per questo motivo chi le utilizza ogni giorno effettua un controllo sulle erbe che gli vengono consegnate sulla base della propria conoscenza ed esperienza.
Affidati all'esperienza dei professionisti del settore che sono in grado di valutare la complessità del processo di produzione, importazioni e conservazione di ogni singola pianta officinale.
Buona tisana,


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