
Frodi Alimentari: cosa sono, come leggere le etichette e cosa dice la Legge
La frode alimentare è uno dei reati più meschini del genere umano, perché va a colpire una fascia della popolazione che non ha i mezzi per difendersi: il consumatore.
Breve storia delle frodi alimentari
Ci sono testimonianze storiche che parlano delle frodi alimentari:
Plinio il Vecchio (23-79 d.c.) descrisse nelle sue opere la
sofisticazione delle farine con grani meno pregiati, nonché delle
spezie. Nel Medioevo la frode più comune era quella di utilizzare
per la produzione del pane farine mescolate con granaglie
ammuffite.
La prima inchiesta giornalistica che portò alla cronaca il fenomeno
diffuso delle frodi alimentari in Italia negli anni 60'-70' fu
quella del settimanale L'Espresso (G. Corbi - L. Zanetti,
quotidiano "Espresso", 1957, articolo "L'asino in
bottiglia").
Nell'articolo si parlava delle indagini delle prime associazioni di
consumatori che denunciavano l'olio di oliva prodotto con gli
scarti ossei dei macelli al quale venivano aggiunti sottoprodotti
degli idrocarburi.
Riconoscere le FRODI ALIMENTARI
Vengono divise in 5 tipologie:
1. Adulterazione: Operazione fraudolenta che consiste
nell'aggiungere all'alimento sostanze estranee, simulandone la
genuinità con lo scopo di migliorarne l'aspetto o coprirne i
difetti
2. Sofisticazione: la modificazioni nella composizione del
prodotto alimentare attuata mediante aggiunta o sottrazione di
alcuni componenti allo scopo di avere guadagni (illeciti)
commercializzando un prodotto modificato sostanzialmente ma non
apparentemente.
3. Alterazione: spesso dovuta ad inadeguata conservazione
che genera una modifica del prodotto alimentare tale da intaccare
le caratteristiche nutrizionali e/o organolettiche dello
stesso.
4. Falsificazione: sostituzione di un alimento con un
altro
5. Contraffazione: mettere in commercio prodotti con nomi e
marchi atti ad indurre in inganno il consumatore.
Leggiamo l'etichetta
Anche le piante officinali possono correre il rischio di subire
tutta questa serie di falsificazioni, che diventano vere e proprie
frodi alimentari.
Le piante officinali possono essere impiegate tali e quali (per
infusi e tisane) oppure essere usate per l'allestimento di
integratori alimentari a base di piante e derivati (sotto forma di
capsule, compresse, gocce, filtri).
Date il crescente utilizzo di piante a scopo salutistico degli
ultimi 10 anni, il Ministero della Salute ha emanato una serie di
norme per garantire la qualità e la sicurezza degli integratori
alimentari.
Queste sono le principali normative di riferimento:
CIRCOLARE 18 luglio 2002, n.3
Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai
prodotti a base di piante e derivati, aventi finalita'
salutistiche.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°188 del 12 Agosto 2002.
Cosa riporta l'ETICHETTA INTEGRATORE ALIMENTARE contenente sostanze
e preparati vegetali
Secondo le norme sopracitate nell'etichetta dell'integratore deve
essere indicato:
1. Nome botanico. (Nomenclatura binomia, più il
nomenclatore, è l'unico mezzo per poter identificare in modo
univoco un essere vivente vegetale, in alcuni casi è importante
specificare la varietà.)
2. Parte della pianta utilizzata.
3. Tipo di preparazione utilizzata.
4. Finalita' fisiologiche e salutistiche.
5. Controindicazioni, avvertenze, interazioni.
6. Eventuali note particolari.
Quali sono le piante officinali utilizzabili in Italia?
Ad oggi, le piante che possono essere usate in Italia sono indicate
dallo Stato italiano in un'apposita lista: "Disciplina
dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati
vegetali "con il Decreto 27 marzo 2014, il quale nell'allegato 1
mantiene la lista italiana (con le indicazioni di riferimento per
gli effetti fisiologici definite dalle linee guida ministeriali,
che non costituiscono parte integrante del DM 9 luglio 2012) e
nell'allegato 1 bis comprende un progetto di collaborazione tra
Belgio, Francia e Italia denominato BELFIRT.
Importazione in Italia di sostanze alimentari
Art 72 del dpr 327/1980
"Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili di:
natura, tipo, quantità, omogeneità, origine e rispondenza ai
requisiti igienico-sanitari dei prodotti presentati
all'importazione".
Al passaggio in dogana c'è l'assunzione di responsabilità di chi
introduce la merce sul territorio.
Da questa citazione della normativa si evince come i controlli da
parte dell'importatore di piante officinali sul territorio
nazionale sia un momento fondamentale di valutazione del prodotto e
di controllo vero e proprio fatto con numerosi test di
laboratorio.
La valutazione finale
I professionisti che dispensano le piante officinali (farmacista,
erborista) sono responsabili dell'identità e della qualità delle
piante officinali che forniscono.
Proprio per questo motivo chi le utilizza ogni giorno effettua un
controllo sulle erbe che gli vengono consegnate sulla base della
propria conoscenza ed esperienza.
Affidati all'esperienza dei professionisti del settore che sono in
grado di valutare la complessità del processo di produzione,
importazioni e conservazione di ogni singola pianta
officinale.
Buona tisana,